La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nell’ordinanza del 27 maggio 2024 (n. raccolta generale 14689/2024) è tornata sul tema dei presupposti dell’amministrazione di sostegno.
L’art. 404 c.c. prevede: “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (…)”
La Corte ha precisato che la nomina dell’amministratore di sostegno va esclusa nel caso in cui una persona si trovi nella piena capacità psico-fisica o tenga condotte di vita solo apparentemente anomale. Presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno tuttavia non è che la persona versi in una condizione di incapacità di intendere e di volere. E’ sufficiente infatti che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia. Ciò a causa di una “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o nella condizione di lederli gravemente.
Afferma quindi la Corte che, conformemente a quanto prevede l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, l’accertamento dei presupposti deve essere effettuato in modo specifico e circostanziato. Ciò sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali. Il Giudice deve verificare la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi. Ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. Inoltre la volontà contraria del beneficiando, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione.
La Corte statuisce poi che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno deve essere compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi. I poteri gestori dell’amministratore devono essere “perimetrati” e proporzionati ad entrambi i menzionati elementi. Ciò allo scopo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela. Altrimenti essa rischia di rappresentare un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità sia solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate.